Regolamento per viaggi d'istruzione, uscite e visite
Regolamento per lo svolgimento di viaggi, uscite e visite
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive:
- si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità;
- devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi educativi e didattici stabiliti nel P.T.O.F. e nella programmazione dei Consigli di classe;
- vengono proposti dai docenti nell’ambito dei consigli di classe e approvati dagli OO. CC
- devono essere previsti nell’ambito della programmazione didattica annuale del Consiglio di classe. Pertanto, ogni consiglio ne programma lo svolgimento e individua i docenti accompagnatori e i loro sostituti, anche in considerazione della eventuale presenza di alunni diversamente abili.
Inoltre:
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi, è necessaria una precisa preparazione che fornisca agli alunni tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
- Il Collegio Docenti delibera che il numero minimo dei partecipanti deve essere in ogni caso pari di due terzi degli studenti iscritti per classe.
- Alle visite guidate di un’intera giornata sono destinati annualmente, di norma, non più di 6 giorni di lezione complessivi.
- I docenti, di norma, possono essere incaricati di accompagnare una classe per un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico. I docenti accompagnatori sono designati, di norma, 1 ogni 15 alunni. Per motivi organizzativi (costi e vigilanza) è opportuno organizzare viaggi con la partecipazione di più di una classe.
- Tranne che per quanto indicato nei punti precedenti valgono le indicazioni della C.M. 291/92 e successive.
In ogni caso, i viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattica.
Nel caso dei viaggi connessi ad attività sportiva il numero dei partecipanti è quello degli studenti che partecipano all’attività sportiva.
- Il Dirigente Scolastico, nell’ipotesi di comportamenti contrari ai doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, potrà sanzionare lo studente/gli studenti con il divieto di partecipare ai viaggi d’Istruzione/visite guidate/scambi culturali garantendo comunque l’accoglienza/assistenza nell’Istituzione scolastica per tutto il periodo della gita.
- I giorni utilizzabili per i viaggi di istruzione, per ogni anno di corso, salvo diversa scelta o deroga del Consiglio d’istituto sono i seguenti:
classi terze |
viaggi in Italia massimo 3 gg |
classi quarte |
viaggi in Italia massimo 3 gg |
classi quinte/sesta |
viaggi in Italia o all’estero massimo 6 gg |
- Nel triennio sarà favorita la partecipazione a fiere e manifestazioni, anche di tipo diverso del settore agricolo, in particolare al S.I.M.E.I. (Salone internazionale delle macchine enologiche e per l’imbottigliamento) ed al VINITALY.
- In considerazione della cadenza biennale del S.I.M.E.I. e dell’importanza che tale evento costituisce per il settore vinicolo-enologico, le classi del V dell’articolazione in viticoltura ed enologia e del VI anno vi effettueranno una visita guidata della durata minima di 2 gg. Il CD del 06/06/2013 delibera la partecipazione al SIMEI anche della classe quarta dell’articolazione in viticoltura ed enologia
- Il viaggio d’istruzione per le classi del V anno del corso di specializzazione in viticoltura ed enologia verrà programmato in modo da prevedere la partecipazione degli alunni al VINITALY, altra manifestazione importante per il settore vinicolo-enologico.
- Per i gemellaggi, il numero dei giorni sarà stabilito in funzione del programma e in particolare, delle attività da realizzare.
- Le attività di organizzazione, di coordinamento e di controllo di tutte le: visite culturali, viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, uscite didattiche, ecc. saranno affidate ai Referenti dei viaggi di istruzione
- Il Consiglio di Classe, allargato a tutte le componenti, nell’ipotesi di comportamenti ripetuti e diffusi che non garantiscono il raggiungimento delle finalità previste dal viaggio d’istruzione, può considerare inopportuna l’effettuazione dello stesso viaggio d’istruzione per l’intera classe. La relativa delibera dovrà essere assunta entro i termini fissati dalle clausole contrattuali e comunque entro 30 gg. dalla data fissata per il viaggio d’istruzione.
Licenza
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