Regolamento per viaggi d'istruzione, uscite e visite

Regolamento per lo svolgimento di viaggi, uscite e visite

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive:

  1. si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità;
  2. devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi educativi e didattici stabiliti nel P.T.O.F. e nella programmazione dei Consigli di classe;
  3. vengono proposti dai docenti nell’ambito dei consigli di classe e approvati dagli OO. CC
  4. devono essere previsti nell’ambito della programmazione didattica annuale del Consiglio di classe. Pertanto, ogni consiglio ne programma lo svolgimento e individua i docenti accompagnatori e i loro sostituti, anche in considerazione della eventuale presenza di alunni diversamente abili.

Inoltre:

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi, è necessaria una precisa preparazione che fornisca agli alunni tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
  2. Il Collegio Docenti delibera che il numero minimo dei partecipanti deve essere in ogni caso pari di due terzi degli studenti iscritti per classe.
  3. Alle visite guidate di un’intera giornata sono destinati annualmente, di norma, non più di 6 giorni di lezione complessivi.
  4. I docenti, di norma, possono essere incaricati di accompagnare una classe per un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico. I docenti accompagnatori sono designati, di norma, 1 ogni 15 alunni. Per motivi organizzativi (costi e vigilanza) è opportuno organizzare viaggi con la partecipazione di più di una classe.
  5. Tranne che per quanto indicato nei punti precedenti valgono le indicazioni della C.M. 291/92 e successive.

In ogni caso, i viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattica.

Nel caso dei viaggi connessi ad attività sportiva il numero dei partecipanti è quello degli studenti che partecipano all’attività sportiva.

  1. Il Dirigente Scolastico, nell’ipotesi di comportamenti contrari ai doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, potrà sanzionare lo studente/gli studenti con il divieto di partecipare ai viaggi d’Istruzione/visite guidate/scambi culturali garantendo comunque l’accoglienza/assistenza nell’Istituzione scolastica per tutto il periodo della gita.
  2. I giorni utilizzabili per i viaggi di istruzione, per ogni anno di corso, salvo diversa scelta o deroga del Consiglio d’istituto sono i seguenti:

classi terze

viaggi in Italia massimo 3 gg

classi quarte

viaggi in Italia massimo 3 gg

classi quinte/sesta

viaggi in Italia o all’estero massimo 6 gg

 

  1. Nel triennio sarà favorita la partecipazione a fiere e manifestazioni, anche di tipo diverso del settore agricolo, in particolare al S.I.M.E.I. (Salone internazionale delle macchine enologiche e per l’imbottigliamento) ed al VINITALY.
  2. In considerazione della cadenza biennale del S.I.M.E.I. e dell’importanza che tale evento costituisce per il settore vinicolo-enologico, le classi del V dell’articolazione in viticoltura ed enologia e del VI anno vi effettueranno una visita guidata della durata minima di 2 gg. Il CD del 06/06/2013 delibera la partecipazione al SIMEI anche della classe quarta dell’articolazione in viticoltura ed enologia
  3. Il viaggio d’istruzione per le classi del V anno del corso di specializzazione in viticoltura ed enologia verrà programmato in modo da prevedere la partecipazione degli alunni al VINITALY, altra manifestazione importante per il settore vinicolo-enologico.
  4. Per i gemellaggi, il numero dei giorni sarà stabilito in funzione del programma e in particolare, delle attività da realizzare.
  5. Le attività di organizzazione, di coordinamento e di controllo di tutte le: visite culturali, viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, uscite didattiche, ecc. saranno affidate ai Referenti dei viaggi di istruzione
  6. Il Consiglio di Classe, allargato a tutte le componenti, nell’ipotesi di comportamenti ripetuti e diffusi che non garantiscono il raggiungimento delle finalità previste dal viaggio d’istruzione, può considerare inopportuna l’effettuazione dello stesso viaggio d’istruzione per l’intera classe. La relativa delibera dovrà essere assunta entro i termini fissati dalle clausole contrattuali e comunque entro 30 gg. dalla data fissata per il viaggio d’istruzione.
Circolare-ministeriale-141092-n291.pdf

Licenza

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